Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura, con le relative istruzioni e definizione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica. Determinazione delle modalità per il rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63
Prot. n. 387400/2024
Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui
all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti nel
Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca
e dell’acquacoltura, con le relative istruzioni e definizione dei termini e delle modalità di
trasmissione telematica. Determinazione delle modalità per il rispetto del limite di spesa
previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1 Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui
all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli
investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo
e di quello della pesca e dell’acquacoltura, con le relative istruzioni
1.1 Il presente provvedimento approva il modello di comunicazione per la fruizione del credito
d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del
settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura nelle zone
assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle
regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”), e nelle
zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107,
paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
2022-2027, con le relative istruzioni (di seguito “Comunicazione”).
1.2 La Comunicazione è composta dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei
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dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della
Comunicazione, la rinuncia totale al credito d’imposta richiesto e la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento
e al credito d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro
C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente
l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis e dal
quadro E contenente l’elenco delle imprese facenti parte dell’impresa unica.
1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2 Reperibilità della Comunicazione
2.1 La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3 Termini e modalità per l’invio della Comunicazione
3.1 La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024 esclusivamente con
modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto
incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica
della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato
“CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.
3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una
ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative
motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la
Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui
al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché
ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
3.4 Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente
trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle
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precedentemente inviate;
b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nella Comunicazione già presentata.
3.5 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 6, la Comunicazione inviata successivamente
al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:
a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della
Comunicazione;
b) il codice catastale del comune riferito a ciascuna struttura produttiva, indicato nel
quadro B, non corrisponda con quello comunicato ai sensi dell’articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4 Normativa applicabile e determinazione delle modalità per il rispetto del limite di spesa
previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63
4.1 Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal
Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria
di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della
sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9
marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, come
modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024, adottato con il decreto
del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12
giugno 2024.
4.2 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 4.1, si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 98 a 106 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto compatibili.
4.3 Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge
15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101,
pari a euro 90 milioni per l’anno 2024, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile
è determinato moltiplicando il credito d’imposta richiesto per la percentuale resa nota con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla
scadenza del termine di presentazione della Comunicazione di cui al paragrafo 3.1.
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4.4 La percentuale di cui al paragrafo 4.3 è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa
all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare
complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale
è pari al cento per cento.
5 Utilizzo del credito d’imposta
5.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di
cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, il credito d’imposta è
utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5.2 Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante ai sensi del paragrafo 4.3,
è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del
provvedimento di cui al medesimo paragrafo e, comunque, non prima del rilascio di una
seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo
del credito d’imposta.
5.3 Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 5.2, relativamente alla Comunicazione per la
quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi del
paragrafo 4.3 sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche
previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica
il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
5.4 Per determinare il superamento del limite di euro 150.000 di cui al paragrafo 5.3, si tiene
conto anche dei crediti d’imposta riconosciuti a seguito della presentazione del modello
CIM17, modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 giugno 2022, e del modello CIM23, approvato con il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2023.
5.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore
all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo
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modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello
F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia
delle entrate;
c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del
modello F24.
6 Controlli antimafia
6.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni con cui è
possibile rettificare unicamente i dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni sottoposte al
controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione
dell’apposita ricevuta.
6.2 Per le Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato
riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di
effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché,
a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella
Comunicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione
contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata
all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei
professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
6.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 6.2, il
beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una
Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro
C, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Fino all’invio della Comunicazione rettificativa è
sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo
periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della
Comunicazione rettificativa, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca
del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente
utilizzato.
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6.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli
adempimenti relativi ai controlli antimafia.
7 Trattamento dei dati
7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),
del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata
nell’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevedono
che i soggetti beneficiari del credito d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate
un’apposita comunicazione, e nell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024,
n. 63. Il comma 103 dell’articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 prevede che, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sia approvato il modello di
comunicazione, con le relative istruzioni, e siano definiti i termini, le modalità di
trasmissione telematica e il relativo contenuto.
7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici
sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/679.
7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata con il presente
provvedimento, sono:
– i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo
che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi
sottoposti alla verifica antimafia;
– gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un
tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
– i dati contabili relativi al credito d’imposta.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
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rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione, per
le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.
7.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di
liquidazione, accertamento e riscossione.
7.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del
Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire
un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto
che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici
dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un
soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi
2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
7.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la
sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di
legge e al Regolamento.
7.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante
della Comunicazione.
7.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata eseguita la valutazione
d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2023 un credito di imposta a favore delle
imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive
ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione
siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107,
paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle
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deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta
degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore
della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti
sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di
Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Il comma 103 del citato articolo 1 prevede l’obbligo della presentazione di un’apposita
comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte dei destinatari della misura agevolativa e
stabilisce che l’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per la fruizione del credito
d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia medesima.
L’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto che agli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, come
modificato dal comma 6 del citato articolo 1, con riferimento al credito di imposta di cui
all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti
effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31
dicembre 2023 si provvede, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024, mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 63 del 2024 ha stabilito
che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il rispetto del
predetto limite di spesa.
Per gli investimenti realizzati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del
settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito
d’impresa, il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal
Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di
prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione
2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023
“Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, come modificata dalla Comunicazione
(C/2024/3113) del 2 maggio 2024, adottato con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12 giugno 2024.
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Con il presente provvedimento, pertanto, è approvato l’allegato modello denominato
“Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno per
le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura”, con le relative istruzioni, e sono
definiti i termini e le modalità di trasmissione telematica. Il modello è utilizzato per l’accesso al
credito d’imposta per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione
primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura.
La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente con
modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato
della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali
telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi del paragrafo 4.3 del presente
provvedimento, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del
provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare
massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma
8, del decreto-legge n. 63 del 2024.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Articolo 1, commi 6 e 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12
giugno 2024.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 15 ottobre 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente