Disposizioni concernenti la comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
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Prot. n. 398752/2024
Disposizioni concernenti la comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli
operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone:
1. Dati oggetto della comunicazione annuale. Riferimento ai titoli di Stato
1.1. Gli operatori finanziari, indicati all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano all’Anagrafe Tributaria,
unitamente alle informazioni relative ai saldi, ai movimenti e alla giacenza media dei
rapporti finanziari previste dai provvedimenti del 25 marzo 2013 e del 28 maggio 2015,
anche il valore, rilevato alla fine dell’anno cui è riferita la comunicazione, dei titoli di
Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, intestati a persone fisiche.
2. Termini della comunicazione
2.1. Le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse entro il termine per la comunicazione
annuale dei saldi e dei movimenti, previsto dal punto 3.1 del provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, come sostituito dal punto 2.1 del
provvedimento del 23 maggio 2022.
2.2. Con riferimento ai dati relativi all’anno 2023, il termine per la comunicazione delle
informazioni di cui al punto 1.1 è il 31 dicembre 2024.
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3. Modalità della comunicazione
3.1. La comunicazione di cui al punto 1 è effettuata con le modalità previste dall’Allegato 1,
secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato 2.
3.2. La comunicazione dei dati riferiti all’anno 2023 è consentita solamente con invio
straordinario (aggiornamento o sostituzione), essendo decorso il periodo di
consolidamento, di cui al punto 6 del provvedimento del 10 febbraio 2015, n. 18269,
come sostituito dal punto 3.1 del provvedimento del 23 maggio 2022.
4. Evoluzione delle specifiche tecniche
4.1. Gli Allegati 1 e 2 al provvedimento del 23 maggio 2022 sono sostituiti con le versioni,
contraddistinte con analoga numerazione, allegate al presente provvedimento di cui
fanno parte integrante.
4.2. Eventuali modifiche delle specifiche tecniche, allegate al presente provvedimento, sono
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dandone
comunicazione nel medesimo sito.
5. Trattamento dei dati
5.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
5.2. La base giuridica del trattamento dei dati personali è da individuarsi nell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera e), del Regolamento 2016/679, in quanto necessario per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento. La base normativa specifica è individuata
nell’articolo 1, commi da 183 a 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in conformità
e nei termini stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, e successive modificazioni.
5.3. L’Agenzia delle entrate e i soggetti obbligati di cui al punto 1 di questo provvedimento
trattano i dati personali, per le finalità di cui al presente provvedimento e ciascuno per
la propria competenza, in qualità di Titolari autonomi del trattamento.
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5.4. I dati oggetto di trattamento sono indicati nel dettaglio all’articolo 1 del presente
provvedimento, a cui integralmente si rinvia.
5.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1,
lettera e), del Regolamento UE 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati
oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali di accertamento e del successivo eventuale contenzioso.
5.6. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata
la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/679.
5.7. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f),
del Regolamento (UE) n. 2016/679), è stato previsto che i dati siano trattati in maniera
da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.
5.8. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza
e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli
obblighi di legge e al Regolamento.
5.9. Su tale trattamento dei dati personali è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA)
prevista dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
Il presente provvedimento apporta modificazioni a precedenti disposizioni relative alla
comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari allo scopo di migliorare la qualità delle
informazioni presenti nell’Archivio.
In particolare, si introduce l’obbligo di comunicazione del controvalore dei titoli di Stato
di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
rilevato alla fine dell’anno di riferimento. Quanto sopra, sulla base delle disposizioni recate
dal comma 183 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha escluso dal
patrimonio mobiliare ai fini ISEE del nucleo familiare, “fino al valore complessivo di 50.000
euro, i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
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30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo
di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato”. L’intervento permette quindi un più efficace
adempimento da parte dell’Agenzia delle entrate delle prescrizioni di cui all’articolo 11,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che stabilisce che le informazioni
presenti nell’Archivio dei Rapporti finanziari “sono altresì utilizzate ai fini della
semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della
dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del regolamento di cui al D.P.C.M. 5
dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella
medesima dichiarazione”.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (articoli 57; 62; 66; 67, comma 1; 68,
comma 1; 71, comma 3, lettera a); 73, comma 4);
– Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articoli 5, comma 1; 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento:
– Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (articolo 11, commi 2, 3 e 4);
– Decreto interministeriale 27 giugno 2000;
– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (articolo 32, primo
comma, numero 7);
– Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (articolo 51, secondo
comma, numero 7);
– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (articolo 7, sesto e
undicesimo comma);
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
– Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (articolo 1, commi da 183 a 185);
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– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 188870 del 22 dicembre
2005;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 9647 del 19 gennaio 2007;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 31934 del 29 febbraio 2008;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 174173 del 20 dicembre
2010;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37561 del 25 marzo 2013;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 18269 del 10 febbraio 2015;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73782 del 28 maggio 2015;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13352 del 25 gennaio 2016;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 101801 del 27 giugno 2016;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 176227 del 23 maggio 2022.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 28 ottobre 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente